Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello formulato da AssoCounseling, con la seguente motivazione:
“Quanto invece alle contestazioni mosse in primo grado nei confronti della legittimità del percorso istruttorio svolto dagli uffici ministeriali e della legittimità dell’atto del 10 novembre 2014 con il quale si è ammessa l’iscrizione di AssoCounseling nell’elenco di cui all’art. 2, comma 7, l. 4/2013, …
esse non appaiono sostenute da alcun riferimento normativo e quindi non possono trovare accoglimento nella sede giurisdizionale allo scopo di acclarare la sostenuta (dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi nel primo grado del presente processo) illegittimità dell’accoglimento da parte del MISE dell’istanza di iscrizione nel ridetto elenco di AssoCounseling.”
Qui l’intera pronunciazione del Consiglio di Stato.